Sez. U, Sentenza n. 21946 del 28/10/2015 (Rv. 637130 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE | "Delicta imperii" - Immunità giurisdizionale degli Stati esteri - Esclusione - Corte cost. n. 238 del 2014 - Portata - "Exequatur" di sentenza straniera risarcitoria dei corrispondenti danni - Condizioni - Fattispecie.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE
L'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività per i "delicta imperii" è preclusa nel nostro ordinamento a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, sicché, ai fini dell'"exequatur" della sentenza straniera di condanna di uno Stato al risarcimento dei danni in violazione dello "jus cogens", per crimini di guerra e contro l'umanità, è necessario che il giudice straniero autore della decisione sia munito di competenza internazione, per la cui determinazione occorre fare riferimento ai criteri stabiliti dal codice di procedura civile. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'istanza di delibazione della decisione della Corte distrettuale statunitense poiché, secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano, non avrebbe potuto conoscere la causa essendo l'attentato terroristico da cui erano scaturiti i danni risarciti avvenuto in Israele).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 1, Costituzione art. 11, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)