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Sez. 1, Sentenza n. 2530 del 08/02/2005 (Rv. 582598 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione e sostituzione con le Aziende Asl - Conseguenze - Debiti delle soppresse Unità sanitarie locali - Trasferimento alle nuove aziende - Esclusione - Attribuzione alle Regioni - Configurabilità - Art. 5, comma terzo, legge reg. Lazio n. 18 del 1994 - Deroga alla disciplina generale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582598-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

L'art. 6 della legge 23 Dicembre 1994, n. 724, nello stabilire che in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle aziende sanitarie locali di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, direttamente o indirettamente, i debiti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, prevede una fattispecie di successione "ex lege" delle Regioni stesse nei rapporti obbligatori già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione "in universum ius" delle aziende sanitarie locali di nuova istituzione alle preesistenti unità sanitarie locali. Né si pone in contrasto con tali principi l'art. 5 della legge reg. del Lazio 16 giugno 1994, n. 18, che non conferisce ai direttori generali delle aziende sanitarie locali altri poteri attinenti alla successione della stessa nei rapporti giuridici facenti capo alle unità sanitarie preesistenti; mentre l'art. 1, comma secondo, della successiva legge reg. n. 45 del 1996, contenente norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nel dettare disposizioni sui compiti dei direttori generali, richiama esplicitamente i principi contenuti nel d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Lazio 16/06/1994 num. 18 art. 5, Legge Reg. Lazio 31/10/1996 num. 45 art. 1 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)