Sez. 3, Sentenza n. 1868 del 18/02/2000 (Rv. 534091 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione e sostituzione con le Aziende ASL - Conseguenze - Debiti delle soppresse Unità sanitarie locali - Trasferimento alle nuove aziende - Esclusione - Attribuzione alle Regioni - Configurabilità - Fondamento - Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Riflessi in tema di legittimazione alla impugnazione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
L'art. 6 della legge 23 Dicembre 1994, n. 724, nello stabilire che in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle ASL, direttamente o indirettamente, i debiti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali (dovendo, invece, a tale scopo, predisporre apposite gestioni stralcio, con contestuale individuazione dell'ufficio responsabile), prevede una fattispecie di successione "ex lege" delle Regioni stesse nei rapporti obbligatori già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali, con la conseguenza che, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, la legittimazione a proporre l'impugnazione spetta alla Regione, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., e non anche alla ASL subentrata alla soppressa unità sanitaria locale. (Nella specie, la S.C., alla stregua di tale principio, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da una ASL, quale ente subentrante alla unità sanitaria locale condannata dalla Corte d'appello, con la sentenza impugnata, al risarcimento dei danni cagionati a terzi da un soggetto affidato al servizio infantile già facente capo a detta usl).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)