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Sez. 3, Sentenza n. 11405 del 06/07/1999 Ud. (dep. 07/10/1999) Rv. 215064 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IN GENERE | Additivi chimici - Uso di alcool etilico - Reato di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962 - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215064-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IN GENERE

L'alcool etilico non rientra fra gli additivi chimici cui si riferisce l'art.5, lett.g), della legge 30 aprile 1962, n.283.(In applicazione di questo principio la Corte ha escluso che costituisca reato l'impiego di detta sostanza allo scopo di prevenire la formazione di muffe su prodotti da forno, nella specie merendine denominate "Brioss", prima della loro introduzione negli involucri destinati a contenerli).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)