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Sez. 3, Sentenza n. 10181 del 29/05/1998 Ud. (dep. 29/09/1998) Rv. 211833 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IN GENERE | Additivi chimici - Violazione dell'art. 5 legge 283 del 1962 - Uso di alcol etilico - Reato - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211833-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IN GENERE

La proibizione dell'uso di additivi chimici, di cui all'art. 5, lett g) della legge 30 aprile 1962 n. 283, tende ad inibire le condotte con le quali vengono aggiunte alle sostanze alimentari altre sostanze che alimentari non sono. Non essendo l'alcol etilico un additivo chimico, il suo impiego per la preparazione di alimenti e bevande non è preveduto come reato dall'art. 5 citato.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)