Sez. 6, Sentenza n. 3853 del 11/04/2002 Cc. (dep. 24/01/2003) Rv. 224054 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - DECISIONE | Rigetto - Illegittimità decisione - Impugnazione - Esclusione - Fatto nuovo per proporre dichiarazione di ricusazione - Sussistenza.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - DECISIONE
L'illegittimità del provvedimento di rigetto della dichiarazione di astensione, erroneamente adottato dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, non essendo direttamente sanzionabile nell'ambito della procedura di astensione, deve essere equiparato ad un fatto nuovo che, a norma dell'art. 38 cod. proc. pen., abilita la parte a proporre autonoma dichiarazione di ricusazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)