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Sez. 2, Sentenza n. 734 del 08/02/2000 Cc. (dep. 23/03/2000) Rv. 215700 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - DECISIONE | Decreto presidenziale che decide sulla dichiarazione di astensione - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215700-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - DECISIONE

Il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni forma di gravame, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia perché si tratta di provvedimento meramente ordinatorio, di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti rimangono limitati nell'ambito dell'ufficio; né può ritenersi che tale regime sia lesivo in alcun modo dei principi costituzionali di uguaglianza, tutela della difesa ed imparzialità del giudice, potendo la parte interessata proporre tempestivamente dichiarazione di ricusazione, la decisione in ordine alla quale è emessa all'esito di una procedura svolta nel contraddittorio ed è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)