Sez. 2, Sentenza n. 25853 del 27/10/2008 (Rv. 605271 - 01)
SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Controversia tra privato e gestore di servizio telefonico pubblico - Art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Condizione di proponibilità della domanda - Applicazione - Limiti - Fattispecie.
SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
L'art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 - in base al quale le controversie che possono insorgere tra utenti e soggetti destinatari di licenza nel campo delle telecomunicazioni non possono proporsi in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo di conciliazione ivi previsto - contiene una condizione di proponibilità dell'azione che non opera quando l'attore non abbia stipulato alcun contratto di utenza telefonica e quando si controverta di situazioni soggettive derivanti da rapporti che nulla hanno a che vedere con quello di utenza telefonica (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto l'eccezione preliminare di improponibilità in presenza di un'azione risarcitoria conseguente all'installazione di quattro pali telefonici su terreno di proprietà degli attori).
Riferimenti normativi: Legge 31/07/1997 num. 249 art. 1 com. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)