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Sez. 3, Sentenza n. 8362 del 08/04/2010 (Rv. 612538 - 01)

SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Controversia tra privato e gestore di servizio telefonico pubblico - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Condizione di proponibilità della domanda - Controversia relativa al risarcimento dei danni da illegittima attivazione di diverso regime tariffario - Applicazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2010-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612538-01

SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma undicesimo, della legge 31 luglio 1997, n. 249 quale condizione di proponibilità della domanda nelle controversie tra utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze nel settore delle telecomunicazioni, trova applicazione anche nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto il risarcimento del danno derivante dall'attivazione di un servizio non richiesto dall'utente, in quanto, trattandosi di applicare un diverso regime tariffario rispetto a quello originariamente concordato, occorre verificare la corretta applicazione di un patto aggiuntivo nell'ambito di un contratto di utenza telefonica già stipulato in precedenza.

Riferimenti normativi: Legge 31/07/1997 num. 249 art. 1 com. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)