Sez. U, Sentenza n. 16248 del 26/07/2011 (Rv. 618506 - 01)
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O. | Personale a statuto locale assunto per soddisfare bisogni locali di manodopera - Disciplina applicabile al rapporto di lavoro - Legislazione in vigore nello Stato di soggiorno - Operatività - Licenziamento per soppressione del posto di lavoro di cittadino italiano, ivi residente - Giurisdizione - Del giudice italiano.
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O.
In tema di rapporti di lavoro prestato in Italia da cittadini italiani in favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO, l'art. 9 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1355, prevede che le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte per i bisogni locali di manodopera - in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le condizioni di protezione dei lavoratori - al fine del soddisfacimento di esigenze materiali (cosiddetto personale a statuto locale), sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno. Ne consegue che, in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro, la domanda proposta da un cittadino italiano, che sia residente in Italia e la cui assunzione sia avvenuta per il soddisfacimento delle esigenze locali della Forza inglese, appartiene alla giurisdizione del giudice italiano.
Riferimenti normativi: DPR 18/09/1962 num. 2083, Legge 30/11/1955 num. 1335 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)