Sez. L, Sentenza n. 11581 del 26/05/2011 (Rv. 617320 - 01)
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O. | Personale a statuto locale - Disciplina applicabile al rapporto di lavoro - Legislazione in vigore nello Stato di soggiorno - Operatività - Salvaguardia del trattamento non deteriore stabilito dalle leggi italiane - Riferimento alla disciplina normativa ed al contratto collettivo vigenti in Italia e successivamente aggiornati - Necessità - Fattispecie relativa a differenze retributive ed accessori spettanti ad un medico addetto a struttura sanitaria di base militare USA di stanza in Italia.
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O.
In tema di rapporti di lavoro del personale "a statuto locale" dei Quartieri Generali Interalleati e delle Forze Armate N.A.T.O., e con riferimento al principio della preminenza dell'ordinamento dello Stato di soggiorno, il lavoratore ha diritto ad un trattamento non meno favorevole di quello stabilito dalle leggi italiane e dai contratti collettivi di lavoro applicati in Italia nelle attività che più si avvicinano a quelle del personale predetto, cioè a lavoratori di categoria analoga, con una verifica della relativa fonte, per effetto di un rinvio da intendersi come formale, che va compiuta non solo con riguardo alle norme esistenti all'epoca dell'Accordo medesimo, ma anche con riguardo a quelle sopravvenute, attuando tale disposizione, sotto il profilo soggettivo, una garanzia per i lavoratori, in relazione alla natura di durata propria dei rapporti di lavoro e, sotto il profilo oggettivo e funzionale, essendo essa in linea con la preminenza dell'ordinamento dello Stato di soggiorno. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva erroneamente utilizzato, come parametro di riferimento ex art. 36 Cost. ed ai fini del riconoscimento di differenze retributive ed accessori, una triade di contratti collettivi - S.S.N., Cliniche Private e Ospedali religiosi classificati - e dunque la media tra i più trattamenti, alla stregua della retribuzione proporzionata e sufficiente, anzichè la disciplina di legge e collettiva applicata in Italia all'attività di 'aiuto medicò che più si avvicina a quella del ricorrente).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST., DPR 18/09/1962 num. 2083
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)