Sez. 2, Sentenza n. 2521 del 24/07/1972 (Rv. 360015 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - TERMINI - RIFERIMENTO ALLA NOTIFICA - SCADENZA DEL TERMINE ANNUALE - PRESUPPOSTO - ESAME DEL FASCICOLO D'UFFICIO - IMPOSSIBILITA PER OMESSA RICHIESTA - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA COME REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - TERMINI - RIFERIMENTO ALLA NOTIFICA - SCADENZA DEL TERMINE ANNUALE - PRESUPPOSTO - ESAME DEL FASCICOLO D'UFFICIO - IMPOSSIBILITA PER OMESSA RICHIESTA - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA COME REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Il principio - secondo cui, qualora difetti la prova della comunicazione della sentenza impugnata, ai fini della tempestivita del regolamento di Competenza deve farsi riferimento alla data di notifica della sentenza od, in Mancanza, alla scadenza del termine annuale di cui all'art 327 cod proc civ - presuppone, per la sua applicabilita, che sia possibile l'esame degli Atti dai quali puo risultare la prova dell'avvenuta comunicazione. Pertanto, ove tale esame sia impedito dalla mancata acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito, perche il ricorrente ha omesso di richiederne la trasmissione, ai sensi dell'art 47, terzo comma cod proc civ, il ricorso ordinario per Cassazione, erroneamente proposto, non puo essere considerato ammissibile neanche come istanza di regolamento di Competenza. (V 2704'67, mass n 330178; 614'67, mass n 326608).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)