Sez. 1, Sentenza n. 4053 del 06/12/1975 (Rv. 378356 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - DI ACCERTAMENTO - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - DI ACCERTAMENTO - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
L'interesse ad agire nell'Azione di mero accertamento consiste nel bisogno di conseguire una certezza giuridica intorno all'esistenza di un diritto proprio e all'esclusione di una pretesa altrui; esso presuppone un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale, rispetto alla temuta lesione del diritto, che non possa essere eliminato senza la richiesta pronuncia giudiziale. (nella specie, gli attori, venuti a conoscenza di un rapporto della polizia tributaria, trasmesso all'autorita competente, nel quale si denunciavano a loro carico frodi valutarie, avevano chiesto al giudice di accertare che essi erano rimasti estranei a talune delle operazioni denunciate e che alle altre avevano partecipato nello esclusivo interesse di una Fondazione internazionale. La suprema Corte, nel ribadire l'impugnata decisione di inammissibilita della domanda, ha rilevato nella specie: a) la Mancanza di un'incertezza concreta e attuale, non bastando a determinarla, nel senso richiesto dall'art 100 cod proc civ, la sola esistenza di un rapporto trasmesso dall'organo investigativo all'autorita amministrativa competente a pronunziarsi - previo espletamento della formale procedura all'uopo prevista dalla legge e con un provvedimento conclusivo largamente discrezionale - sull'esistenza e l'ammontare delle sospette infrazioni valutarie nonche sulla posizione dei singoli inquisiti; b) la impossibilita per il giudice adito di rimuovere allo stato la dedotta incertezza, sia per l'indisponibilita dei necessari elementi di giudizio idonei a fissare in termini non ipotetici, ne congetturali o alternativi, il thema decidendum, delineabile in concreto solo dopo la conclusione del procedimento amministrativo, sia per l'attuale carenza di potestas decidendi, legittimamente esercitabile solo in Sede di contestazione dell'illecito valutario, se e dopo che esso sia stato formulato dall'autorita competente). (V 2884/72, mass n 360015; 701/72, mass n 356808).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)