Sez. L, Ordinanza n. 19519 del 12/06/2026 (Rv. 679370-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE | Art. 127-ter c.p.c. (nella versione successiva alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024) - Opposizione alla trattazione scritta - Mancanza - Conseguenze - Nullità della sentenza emessa all'esito dell'udienza di discussione - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE
L'art.127-ter, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i) n. 1, del d.lgs. n. 164 del 2024, nel prevedere che il giudice può sostituire l'udienza con il deposito di note scritte (cd. udienza cartolare), consente alle parti di opporsi al provvedimento di sostituzione con l'effetto di determinarne la revoca; ne consegue che, in mancanza dell'opposizione, la sentenza pronunciata all'esito dell'udienza di discussione svoltasi in forma cartolare non è nulla, poiché una volta che tale udienza si è regolarmente tenuta, senza alcuna opposizione delle parti, e dunque con il loro implicito assenso, lo strumento processuale ha svolto regolarmente la sua funzione, senza che possano essere formulate successivamente contestazioni in base all'esito non favorevole del giudizio.
Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 1 lett. I)N1, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 1 lett. I)N2, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 1 lett. L)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)