Sez. 1, Sentenza n. 11378 del 27/04/2026 (Rv. 677839-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE | Art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024) - Opposizione di una o di più parti alla trattazione scritta - Termine di cinque giorni per il provvedimento del giudice - Natura perentoria - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE
Il termine di cinque giorni, entro il quale il giudice deve provvedere sull'opposizione di una o di più parti alla trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024, non ha natura perentoria, in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso a opera della legge.
Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 152 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)