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Sez. 1, Sentenza n. 11378 del 27/04/2026 (Rv. 677839-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE | Art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024) - Opposizione di una o di più parti alla trattazione scritta - Termine di cinque giorni per il provvedimento del giudice - Natura perentoria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677839-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE

Il termine di cinque giorni, entro il quale il giudice deve provvedere sull'opposizione di una o di più parti alla trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024, non ha natura perentoria, in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso a opera della legge.

Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 152 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)