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Sez. 2, Sentenza n. 12797 del 27/12/1993 (Rv. 484860 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari - In genere | Provvedimenti d'urgenza - Ricorso per cassazione ex art. 111 della Cost. - Inammissibilità - Provvedimento abnorme emesso in carenza di potere giurisdizionale - Ininfluenza - Fattispecie in tema di cancellazione della trascrizione della domanda dal giudice istruttore.
Stato
decisa il 1993-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484860-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari - In genere

Con riguardo ai provvedimenti di urgenza, resi a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., in considerazione del loro carattere ordinario e della loro inidoneità ad incidere definitivamente su posizioni di diritto soggettivo, deve essere affermata anche quando si deduca la "abnormità" dei provvedimenti medesimi, sotto il profilo dell'adozione in radicale carenza di potere giurisdizionale, come nel caso di cancellazione della trascrizione della domanda disposta dal giudice istruttore, anziché dal collegio con sentenza a norma dell'art. 2668 cod. civ., trattandosi di situazione denunciabile in ogni tempo con ordinaria azione di accertamento della nullità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)