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Sez. 1, Sentenza n. 10153 del 20/11/1996 (Rv. 500649 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Contestazione della natura privilegiata del credito - Giudice delegato - Ammissione del credito in via chirografaria e contestuale cancellazione della causa dal ruolo - Abnormità del provvedimento - Sussistenza - Rimedi esperibili - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500649-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

L'abnormità di un provvedimento giurisdizionale determina l'esperibilità dell'azione di nullità davanti allo stesso giudice o al giudice del reclamo, mentre, solo quando non si dia altra possibilità di rimedio e si tratti di pronuncia avente il contenuto decisorio proprio della sentenza, potrà essere esperito contro il provvedimento abnorme il ricorso regolato dall'art. 111 Cost. È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento del giudice delegato al fallimento il quale ammetta al passivo un credito in via chirografaria e, nel contempo, disponga la cancellazione della causa dal ruolo, invece di provvedere all'istruzione e rimettere la controversia al collegio, atteso che tale abnorme provvedimento è suscettibile di reclamo innanzi allo stesso giudice che lo ha emesso o al collegio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)