Sez. L, Sentenza n. 5352 del 11/08/1983 (Rv. 430272 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ MATURATA IN RELAZIONE DEL PERIODO DI PERMANENZA NELLA CATEGORIA INFERIORE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ATTO DEL PASSAGGIO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA NON INTERRUZIONE DEL RAPPORTO COME CONSEGUENZA DELLA PREDETTA LIQUIDAZIONE E DOMANDA DI APPLICAZIONE DI UNA DETERMINATA DISCIPLINA IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA MEDESIMA INDENNITÀ SPETTANTE AL MOMENTO DELL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ MATURATA IN RELAZIONE DEL PERIODO DI PERMANENZA NELLA CATEGORIA INFERIORE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ATTO DEL PASSAGGIO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA NON INTERRUZIONE DEL RAPPORTO COME CONSEGUENZA DELLA PREDETTA LIQUIDAZIONE E DOMANDA DI APPLICAZIONE DI UNA DETERMINATA DISCIPLINA IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA MEDESIMA INDENNITÀ SPETTANTE AL MOMENTO DELL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO - INAMMISSIBILITÀ.*
L'interesse ad agire con Azione di accertamento, pur non implicando necessariamente la lesione di un diritto, presuppone che in ordine all'esistenza o al contenuto di un rapporto giuridico sussista uno stato d'incertezza - da considerare in termini oggettivi e non soggettivi - tale da arrecare all'interessato (ove non eliminato) un pregiudizio concreto ed attuale, e non già soltanto potenziale. È, pertanto, inammissibile, per difetto d'interesse, la domanda del lavoratore che, ricevuta, all'atto del passaggio alla qualifica superiore, l'indennità di anzianità maturata in relazione al periodo di permanenza nella categoria inferiore, chieda accertarsi che tale liquidazione non comporta effettiva interruzione del rapporto, ove ciò sia già esplicitamente previsto dalla disciplina collettiva, senza alcun dissenso o contestazione da parte del datore di lavoro, e chieda, inoltre, l'applicazione di una determinata disciplina collettiva in ordine alla liquidazione dell'indennità di anzianità spettantegli al momento dell'Estinzione del rapporto, giacché, non essendosi tale Estinzione ancora verificata, neppure il diritto alla citata indennità si è ancora perfezionato e, conseguentemente, non è configurabile una lesione attuale di esso, ma, al più, un pregiudizio meramente potenziale, anche per la Mancanza di conoscenza della normativa (che sarà) operante all'epoca della cessazione del rapporto. (Conf 3198/82, mass n 421144).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)