Sez. L, Sentenza n. 3978 del 14/06/1986 (Rv. 446794 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE - AZIONE DI ACCERTAMENTO - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE - AZIONE DI ACCERTAMENTO - CONDIZIONI.*
L'interesse ad agire in giudizio si determina in relazione alla concreta utilità che dall'Esercizio della giurisdizione può derivare alla parte, con la conseguenza che nelle azioni di mero accertamento tale interesse non sussiste qualora venga richiesta la eliminazione di una situazione d'incertezza in un rapporto giuridico dalla quale derivi un pregiudizio meramente potenziale e non concreto ed attuale. (nella specie, si è ritenuto che il lavoratore, dimessosi nel corso del giudizio, non avesse più interesse né alla domanda di reintegra nel posto ricoperto prima del trasferimento né alla domanda di mero accertamento dell'illegittimità di tale trasferimento). (V 2684/84, mass n 434718; (V 5352/83, mass n 430272; (V 3198/82, mass n 421144; (Conf 487/80, mass n 403867).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)