Sez. T, Ordinanza n. 11535 del 02/05/2025 (Rv. 675025-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Querela di falso - Presentazione - Giudizio - Pregiudizialità rispetto al giudizio davanti alle commissioni tributarie - Sospensione - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il disposto dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis (oggi sostituito dall'art. 88, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2024), impone di sospendere il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato o della decisione in ordine a una querela di falso o quando deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure "incidenter tantum".
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 355, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/11/2024 num. 175 art. 88 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)