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Sez. T, Ordinanza n. 21016 del 21/06/2026 (Rv. 678807-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Querela di falso - Presentazione - Giudizio - Pregiudizialità rispetto al giudizio davanti alle commissioni tributarie - Sospensione del processo - Doverosità - Automatismo - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678807-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In materia di querela di falso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, di cui egli non può conoscere neppure incidenter tantum; tuttavia, in caso di presentazione della querela di falso, anche nel processo tributario il giudice non è chiamato semplicemente prenderne atto e sospendere il giudizio, ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale rispetto al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione.

Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)