Sez. L, Sentenza n. 2708 del 05/03/1993 (Rv. 481276 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di anzianità | Liquidazione con sentenza passata in giudicato - Successiva azione tendente alla integrazione della medesima indennità in relazione a voci retributive dedotte o deducibili - Preclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di anzianità
La liquidazione dell'indennità di anzianità con sentenza passata in giudicato preclude la successiva azione del lavoratore diretta a conseguire l'integrazione della medesima indennità in relazione a componenti retributive (nella specie, compensi per lavoro straordinario) dedotte o deducibili nel precedente giudizio, trattandosi di elementi costitutivi del complessivo trattamento di fine rapporto e, comunque, di elementi concorrenti alla determinazione della base di computo di un unico credito non frazionabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)