Sez. L, Sentenza n. 11520 del 02/09/2000 (Rv. 539946 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Azione del lavoratore volta alla determinazione dell'indennità di buonuscita - Frazionabilità in riferimento agli elementi della base di computo del relativo calcolo - Esclusione - Conseguenze con riferimento alla applicazione del principio della copertura, da parte del giudicato, del dedotto e del deducibile - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ
L'azione del lavoratore volta alla determinazione dell'indennità di buonuscita è in sostanza unica in quanto diretta a far valere un unico credito non frazionabile in riferimento agli elementi che concorrono alla determinazione della base per il suo computo. Ne consegue che -in base al principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile-la liquidazione dell'indennità di anzianità con sentenza passata in giudicato preclude la successiva azione del lavoratore diretta a conseguire l'integrazione della medesima indennità in relazione a componenti retributive (nella specie, compensi per lavoro straordinario) dedotte o deferibili nel precedente giudizio, trattandosi di elementi costitutivi del complessivo trattamento di fine rapporto e comunque di elementi concorrenti alla determinazione della base di computo di un unico credito non frazionabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)