Sez. L, Sentenza n. 1832 del 16/03/1984 (Rv. 433900 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - SENTENZA N. 93 DEL 1979 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - TARDIVITÀ DEL RECLAMO OD OMESSA PRESENTAZIONE DEL MEDESIMO - CONSEGUENZE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - SENTENZA N. 93 DEL 1979 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - TARDIVITÀ DEL RECLAMO OD OMESSA PRESENTAZIONE DEL MEDESIMO - CONSEGUENZE.*
La Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del 1979, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla legge 24 luglio 1957 n. 633, nella parte in cui dispone l'improponibilità e non l'improcedibilità dell'Azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie degli autoferrotranvieri aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica o l'accertamento di ogni altro diritto non esclusivamente patrimoniale. Pertanto, il giudice investito di una di tali controversie deve - a seguito di detta pronuncia - esaminare il merito, ove il reclamo gerarchico sia stato presentato, sia pure tardivamente, mentre, in caso di omessa presentazione, deve invece (in applicazione analogica dell'art. 443 cod. proc. civ.) assegnare un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del reclamo stesso. (V 3477/82, mass n 421467).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)