Sez. 1, Sentenza n. 395 del 22/01/1986 (Rv. 444009 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFIUTO DEL CONTRADDITTORIO CON RIFERIMENTO ESCLUSIVO AD ALCUNE DELLE DOMANDE NUOVE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SULLE ALTRE - CONFIGURABILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFIUTO DEL CONTRADDITTORIO CON RIFERIMENTO ESCLUSIVO AD ALCUNE DELLE DOMANDE NUOVE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SULLE ALTRE - CONFIGURABILITÀ.*
L'indagine sul comportamento del convenuto, al fine di stabilire se vi sia stata o meno accettazione del contraddittorio, su una "mutatio libelli" effettuata dall'attore in corso di causa in violazione degli artt. 183-184 cod. proc. civ., deve tenere conto dei criteri di lealtà e chiarezza cui deve ispirarsi il contegno processuale delle parti. Pertanto, qualora il convenuto, a fronte di una pluralità di domande nuove, rifiuti tempestivamente il contraddittorio con riferimento esclusivo ad alcune di esse, il silenzio sulle altre domande, alla stregua degli indicati criteri, può essere qualificato come accettazione su queste ultime del contraddittorio, restando così irrilevante un'estensione ad esse del suddetto rifiuto solo in un momento successivo. (V 3221/82, mass n 421170).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)