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Sez. 2, Sentenza n. 3221 del 27/05/1982 (Rv. 421170 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE NELL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCESSIONI - INAMMISSIBILITÀ - RILEVABILITÀ DELLA CONTROPARTE NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421170-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE NELL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCESSIONI - INAMMISSIBILITÀ - RILEVABILITÀ DELLA CONTROPARTE NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - ESCLUSIONE.*

Mentre il divieto di proporre domande nuove nel giudizio di appello è connesso al principio dell'obbligatorietà del doppio grado di giurisdizione e la sua violazione dà, quindi, luogo a una nullità rilevabile anche d'ufficio, il divieto di proporre la domanda riconvenzionale, successivamente alla comparsa di risposta, stabilito dallo art. 167 cod. proc. civ., - come quello delle domande nuove ex art. 184 cod. proc. civ. - è posto, invece, a tutela del diritto di difesa delle parti, sicché la sua violazione deve essere eccepita dalla controparte prima di aver accettato il contraddittorio sulla riconvenzionale stessa. Ne consegue che quando la domanda riconvenzionale è proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni, al fine di evitare che su di essa possa ritenersi, sia pur implicitamente accettate il contraddittorio, la parte deve eccepire la preclusione della domanda nella medesima udienza, non potendo servirsi a tale fine della comparsa conclusionale che ha la sola finalità di illustrare le domande e le eccezioni ritualmente proposte. (V 278/81, mass n 410700; (V 3129/80, mass n 406908; (V 1368/78, mass n 390478; (V 537/78, mass n 389842).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)