diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 5247 del 27/03/1991 Ud. (dep. 15/05/1991) Rv. 187140 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Sentenza - Annullamento - Senza rinvio - Casi | Diretta rideterminazione della pena - Limiti di operatività - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/187140-01

Impugnazioni - Cassazione - Sentenza - Annullamento - Senza rinvio - Casi

La possibilità, riconosciuta dall'art. 620 lettera e) - cod. proc. pen. alla Corte di Cassazione, di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza sostituzioni di giudizi di merito che involgano accertamenti e valutazioni di circostanze controverse, che rimangono sempre operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. (Fattispecie relativa a declaratoria di estinzione per amnistia del reato-base e di uno dei reati satelliti, con contestuale impossibilità di determinare la pena per l'altro reato satellite, data la mancanza, nella sentenza impugnata, di elementi da cui desumere sia la pena da eliminare in relazione ai reati amnistiati sia quella da mantenere per il residuo reato satellite).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)