Sez. 5, Sentenza n. 6782 del 06/12/2016 Ud. (dep. 13/02/2017) Rv. 269450 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Rideterminazione della pena - Limiti - Indicazione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI
La possibilità , riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono in quanto tali operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità . (Fattispecie relativa al giudizio di bilanciamento tra circostanze, in cui la Corte ha annullato con rinvio per la rideterminazione della pena, rilevata la necessità di operare una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. L
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)