Sez. L, Sentenza n. 25883 del 28/10/2008 (Rv. 605135 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Sopravvenuta infermità permanente - Conseguente impossibilità della prestazione - Giustificato motivo di recesso - Condizioni - Ineseguibilità dell'attuale attività lavorativa - Sufficienza - Esclusione - Assegnazione del dipendente ad altra attività di livello equivalente ed eventualmente a mansioni inferiori - Necessità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE
La sopravvenuta infermità permanente del lavoratore integra un giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro solo allorché debba escludersi anche la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni già assegnate, o ad altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. Peraltro, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti (artt. 4, 32, 36 Cost.), non può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il rifiuto del datore di lavoro di assegnare ad altre mansioni un piazzista di prodotti alimentari il quale assumeva di aver patito danni alla salute in conseguenza delle numerose rapine subite nel corso della sua attività, non potendo quest'ultima considerarsi in sé pericolosa ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. e non essendo stato dimostrato in giudizio che da essa potessero derivare specifiche situazioni di pericolo).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 32, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)