Sez. L, Sentenza n. 4827 del 07/03/2005 (Rv. 580565 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Sopravvenuta Infermità permanente - Conseguente impossibilità della prestazione - Giustificato motivo di recesso - Condizioni - Ineseguibilità dell'attuale attività lavorativa - Sufficienza - Esclusione - Assegnazione del dipendente ad altra attività di livello equivalente ed eventualmente a mansioni inferiori - Necessità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE
La sopravvenuta infermità permanente del lavoratore integra un giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro solo allorché debba escludersi anche la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni già assegnate, o altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. Peraltro, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti (artt.4, 32, 36 Cost.) non può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il rifiuto del datore di lavoro di assegnazione in mansioni equivalenti evidenziando, con apprezzamento non censurato, che non vi erano mansioni in cui non fossero prevedibili sforzi fisici incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore ed anzi che le attività lavorative non implicanti la movimentazione di carichi dovessero comunque svolgersi in posizione eretta e, per tale circostanza, inidonee ad una ricollocazione del lavoratore).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 32, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)