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Sez. 3, Sentenza n. 3432 del 08/07/1978 (Rv. 392889 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - IN GENERE - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - IMPIGNORABILITA DI MOBILI E DI CREDITI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1978-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392889-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - IN GENERE - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - IMPIGNORABILITA DI MOBILI E DI CREDITI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - NECESSITA.*

L'impignorabilita, sia di mobili che di crediti e stabilita non gia per ragioni di interesse pubblico, e percio con norme imperative, bensi nell'esclusivo interesse del debitore, qualificato dalla legge come prevalente rispetto all'interesse del creditore alla espropriazione del bene mobile o del credito, al fine del soddisfacimento del suo credito. Pertanto, non trattandosi di norme imperative, il giudice non puo rilevare d'ufficio l'impignorabilita del bene, con la conseguente dichiarazione della nullita del pignoramento degli Atti successivi, ma spetta al debitore esecutato dedurre l'impignorabilita con l'opposizione all'esecuzione di cui al secondo comma dell'art 615 cod proc civ. (V 4097/75, mass n 378403; (V 1777/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 514 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 516, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)