Sez. 3, Sentenza n. 5761 del 11/06/1999 (Rv. 527297 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI | Pensione di invalidità - Art. 1 d.P.R. 180/1950 e successive modifiche - Impignorabilità - Portata - Conseguenze - Nullità - Rilevabilità d' ufficio.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI
Il vigente regime di impignorabilità della pensione di invalidità, ai sensi dell' art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modificazioni, è stabilito nell' interesse pubblico e perciò il pignoramento di essa, fuori dei limiti consentiti, è assolutamente nullo per violazione di norme imperative e tale nullità è rilevabile dal giudice anche di ufficio, e quindi indipendentemente dall'opposizione del debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 05/01/1950 num. 180 art. 1 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)