Sez. 3, Sentenza n. 12947 del 19/12/1995 (Rv. 495137 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - LOCAZIONI PER ATTIVITÀ RICREATIVE, ASSISTENZIALI, CULTURALI E SCOLASTICHE | Disciplina dettata dall'art. 28 della legge n. 392 del 1978 - Applicazioni limitate al primo comma - Conseguenze.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - LOCAZIONI PER ATTIVITÀ RICREATIVE, ASSISTENZIALI, CULTURALI E SCOLASTICHE
Il secondo comma dell'art. 42 legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui contiene un richiamo all'art. 28 della stessa legge, va interpretato in forza del suo tenore letterale nel senso che alle locazioni di cui al primo comma dell'art. 42 (cioè degli immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali o scolastiche, nonché a sedi di partiti o sindacati o di quelli detenuti in qualità di conduttori dallo Stato e dagli altri enti pubblici territoriali) non si applica integralmente la disciplina contenuta nell'art. 28, ma solo quella di cui al primo comma relativa al preavviso di rilascio, con la conseguenza che il locatore potrà far cessare il rapporto alla prima scadenza, anche in assenza dei motivi indicati nel successivo art. 29 e richiamati dal secondo comma dell'art. 28, purché dia disdetta nei termini e nei modi di legge.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 42 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)