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Sez. 3, Sentenza n. 12167 del 14/11/1991 (Rv. 474629 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Rinnovazione del contratto - In genere | Locazioni ex art. 42 della legge sull'equo canone e locazioni stipulate dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori - Tacita rinnovazione alla prima scadenza in mancanza di disdetta - Assoggettabilità.
Stato
decisa il 1991-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474629-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Rinnovazione del contratto - In genere

Anche i contratti di locazione di immobili destinati ad una delle attività particolari indicate dall'art. 42 della legge sull'equo canone e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori sono soggetti, in virtù dell'espresso rinvio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 42, al regime della tacita rinnovazione alla prima scadenza in mancanza di disdetta per uno dei motivi indicati dall'art. 29 della stessa legge.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)