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Sez. 1, Sentenza n. 49627 del 14/11/2023 Cc. (dep. 13/12/2023) Rv. 285579 - 02

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Produzione del decreto autorizzativo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285579-02

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI

In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito del decreto autorizzativo non ne determina l'inutilizzabilità, neanche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, posto che l'art. 270, comma 2, cod. proc. pen. prevede il solo deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il procedimento diverso da quello nel quale l'attività captativa è stata disposta, delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni da utilizzare.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 com. 2, Decreto Legge 10/08/2023 num. 105 art. 1, Legge 09/10/2023 num. 137 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)