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Sez. 1, Sentenza n. 19791 del 06/02/2015 Cc. (dep. 13/05/2015) Rv. 263571 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Produzione del decreto autorizzativo - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263571-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI

Ai fini dell'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte in altro procedimento, è sufficiente il deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il procedimento diverso da quello nel quale l'attività captativa è stata disposta, delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni da utilizzare, non occorrendo, invece, la produzione dei relativi decreti autorizzativi. (Fattispecie in tema di intercettazioni tra presenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)