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Sez. L, Sentenza n. 3281 del 13/05/1983 (Rv. 428175 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - QUESTIONI RELATIVE ALL'INAPPLICABILITÀ DELLE LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970 AD UN DETERMINATO RAPPORTO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428175-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - QUESTIONI RELATIVE ALL'INAPPLICABILITÀ DELLE LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970 AD UN DETERMINATO RAPPORTO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*

La questione relativa all'inapplicabilità della legge n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 ad un determinato rapporto di lavoro per difetto di uno qualsiasi dei presupposti di fatto delimitante l'ambito di operatività delle medesime non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, ma di mera difesa, la quale, rivolta a segnalare una questione attinente alla condizione dell'Azione e quindi rilevabile d'ufficio, può essere svolta per la prima volta con l'atto di appello, ferma restando, peraltro, l'operatività del principio tantum devolutum quantum appellatum alla cui stregua il giudice del gravame non può riconoscere rilievo preclusivo alla carenza di quel presupposto collegato a fatti o situazioni accertate anche implicitamente con la sentenza di primo grado, ma non investite sul punto dalla impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)