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Sez. U, Sentenza n. 20219 del 19/11/2012 (Rv. 624135 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Illecito disciplinare per omesso invio delle comunicazioni dei redditi e dei volumi di affari alla Cassa nazionale forense - Prescrizione - Decorrenza - Dalla data di invio delle comunicazioni prescritte - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624135-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

In tema di illecito disciplinare per omesso invio alla Cassa nazionale forense delle comunicazioni relative all'ammontare dei redditi professionali e dei volumi di affari realizzati, previsto dall'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, il termine di prescrizione dell'azione inizia a decorrere solo dalla data in cui l'avvocato inoltra le comunicazioni prescritte, poiché la fattispecie ha natura di illecito permanente, essendo la "ratio" finale del precisato obbligo di comunicazione quella di consentire alla Cassa di riscuotere i contributi obbligatori, con la conseguenza che coloro i quali sono tenuti a tale adempimento possono provvedervi sempre.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 141 art. 9, DM Grazia e Giustizia 22/05/1997 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)