Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6259 del 16/03/2011 (Rv. 616433 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | CERTALEX - Prescrizione dei contributi ed accessori dovuti alla Cassa nazionale - Art. 19 della legge n. 576 del 1980 - Disciplina - Individuazione - Distinzione, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, tra omessa comunicazione e comunicazione inveritiera della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 di detta legge - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis cod. proc. civ.)
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 18 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 580 art. 19, Legge 20/09/1980 num. 580 art. 23, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)