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Sez. 3, Sentenza n. 1553 del 23/06/1967 (Rv. 328302 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - AUTONOMIA RISPETTO ALLE GARANZIA PER VIZI E PER MANCANZA DI QUALITA - TERMINI.*
Stato
decisa il 1967-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328302-01

VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - AUTONOMIA RISPETTO ALLE GARANZIA PER VIZI E PER MANCANZA DI QUALITA - TERMINI.*

La garanzia di buon funzionamento della cosa venduta, di cui allo art. 1512 cod. civ., mira a rafforzare la tutela del compratore e, pertanto, opera in modo autonomo rispetto, sia alle regole proprie della garanzia per vizi prevista dall'art. 1490, sia a quelle della Mancanza di qualita essenziali prevista dall'art. 1497. Di conseguenza, il compratore, se agisce per la garanzia di cui all'art. 1512 cod. civ., e tenuto a rispettare i termini previsti dalla medesima disposizione di legge se, invece, intende far valere la garanzia per vizi o Mancanza di qualita, e tenuto a rispettare i termini di cui all'art. 1495 cod. civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1512

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)