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Sez. 3, Sentenza n. 208 del 17/01/1975 (Rv. 373396 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - OBBLIGO DEL VENDITORE - CONTENUTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373396-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - IN GENERE - OBBLIGO DEL VENDITORE - CONTENUTO - LIMITI.*

La garanzia di buon funzionamento della cosa mobile venduta per un determinato periodo di tempo (art 1512 cod civ), avente origine negoziale o eventualmente dagli Usi, e un mezzo di rafforzamento della tutela del compratore, nel senso che si aggiunge alla garanzia, dovuta ex lege dal venditore, per vizi (art 1490 cod civ) e alla responsabilita del venditore, stabilita dalla legge, per Mancanza di qualita promesse ed essenziali per l'uso cui e destinata la cosa (art 1497 cod civ). con la pattuizione della garanzia suddetta il venditore assicura al compratore il risultato che questi intende conseguire, cioe il buon funzionamento della cosa mobile venduta, e vi e tenuto indipendentemente dalla causa del cattivo funzionamento e qualunque essa sia, salvo che egli provi che il cattivo funzionamento dipenda da una causa sopravvenuta dopo la conclusione del contratto o da un fatto proprio del compratore. (V 1013/71, mass n 350990; 1593/67, mass n 328302; (V 1356/67, mass n 327956; 352/67, mass n 326230).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1512

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)