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Sez. 3, Sentenza n. 1466 del 05/02/1993 (Rv. 480770 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Durata - Scadenza (obblighi del locatore, diritti del conduttore) - Indennità per avviamento commerciale | Credito di valuta - Configurabilità.
Stato
decisa il 1993-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480770-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Durata - Scadenza (obblighi del locatore, diritti del conduttore) - Indennità per avviamento commerciale

In tema di locazione di immobile ad uso non abitativo, il credito relativo all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale spettante al conduttore nel caso di recesso del locatore, trattandosi di compenso rapportato al canone corrente di mercato per locali aventi le stesse caratteristiche (art. 69 della legge n. 392 del 1978) ovvero al canone richiesto od offerto (art. 1 del D.L. n. 832 del 1986 sostitutivo dell'art. 69 citato) e riferito al momento in cui il recesso ha operato i suoi effetti (e, cioè, al sesto mese dopo il preavviso di rilascio), ha per oggetto fin dall'origine una somma di danaro e, pertanto, costituisce un credito di valuta e non di valore.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)