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Sez. 3, Sentenza n. 8713 del 22/10/1994 (Rv. 488228 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Credito relativo - Natura - Esigibilità - Interessi sulla somma dovuta a titolo di indennità - Decorrenza - Rivalutazione monetaria - Liquidazione da parte del giudice - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488228-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE

Posto che l'indennità di avviamento deve essere liquidata con riferimento al canone di mercato corrente al momento in cui il rapporto è cessato, e inoltre che l'obbligazione del locatore relativa al pagamento di detta indennità ha natura di debito di valuta e non di valore, il credito per l'indennità di avviamento diviene esigibile solo nel momento in cui avviene il rilascio dell'immobile e gli interessi sulla somma dovuta a titolo di indennità decorrono da tale data o dalla diversa data in cui vi sia stata una costituzione in mora del locatore da parte del conduttore, e la rivalutazione monetaria, giustificabile come maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., può esser liquidata dal giudice solo ove il conduttore non si limiti a dedurre il detto maggior danno, ma fornisca elementi concreti che permettano di individuare e valutare la situazione personale e professionale del creditore e la prevedibile collocazione nella forma del deposito bancario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)