Sez. 1, Sentenza n. 5263 del 12/04/2002 (Rv. 553676 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Decurtazione "ex" art. 5 - bis D.L. n. 333 del 1992 - Presupposti - Offerta dell'indennità - Insufficienza - Controllo di congruità ed equità dell'offerta da parte del giudice del merito - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di indennità di espropriazione, affinché abbia ad operare il meccanismo decurtativo del quaranta per cento previsto dall'art. 5 - bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), non è sufficiente il solo fatto che l'espropriante abbia avuto a formulare l'offerta di indennità, ma è altresì necessario che essa non si manifesti palesemente irrisoria, simbolica o comunque strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva applicato la decurtazione senza avere previamente valutato congruità ed equità dell'offerta).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)