Sez. 1, Sentenza n. 5263 del 04/04/2003 (Rv. 561868 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Decurtazione del quaranta per cento ex art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992 - Applicabilità - Esclusione nel solo caso di cessione volontaria - Offerta dell'indennità - Congruità - Controllo da parte del giudice di merito - Necessità - Offerta palesemente irrisoria, simbolica o strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento - Non applicazione della decurtazione - Legittimità - Limiti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la possibilità di convenire la cessione volontaria e, dunque, di allacciare trattative contrattuali paritarie con l'espropriante induce tendenzialmente ad un'applicazione rigorosa del sistema di determinazione dell'indennità in base al primo comma dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359), nel senso che il premio della mancata decurtazione del quaranta per cento (di cui al secondo comma) dipende dalla sola condizione dell'avvenuta cessione volontaria del bene sottoposto a procedura espropriativa. Sono tuttavia, rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione della vicenda amministrativa concernente la determinazione indennitaria, e la scelta - sindacabile in sede di legittimità entro i limiti di logicità e congruità della motivazione - di non operare l'abbattimento del quaranta per cento per essere dipesa la mancata accettazione dell'indennità da un'offerta amministrativa rivelatasi palesemente irrisoria, simbolica o strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento stesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)