Sez. 1, Sentenza n. 4642 del 07/11/1989 (Rv. 464076 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI - PAGAMENTO - DI ASSEGNO FALSIFICATO NELL'IMPORTO - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELLA BANCA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE IN SEDE PENALE DELLA GROSSOLANITÀ DELLA FALSIFICAZIONE - IRRILEVANZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI - PAGAMENTO - DI ASSEGNO FALSIFICATO NELL'IMPORTO - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELLA BANCA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE IN SEDE PENALE DELLA GROSSOLANITÀ DELLA FALSIFICAZIONE - IRRILEVANZA.*
La responsabilità risarcitoria della banca, per il pagamento di un assegno falsificato nell'importo, non può essere esclusa per il solo fatto che il giudice penale abbia negato la grossolanità della falsificazione, e quindi la sua riconoscibilità "ictu oculi", tenuto conto che la diligenza della banca, nell'adempimento dei suoi doveri di mandataria, deve essere valutata non in base al parametro dell'osservatore medio, ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato. (V 5267/82, mass n 423073).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)