Sez. 3, Sentenza n. 5267 del 12/10/1982 (Rv. 423073 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO - ALTERAZIONE DELLA SOMMA DI NON GROSSOLANA MACROSCOPICITÀ - RICONOSCIBILITÀ - RESPONSABILITÀ DELLA BANCA - SUSSISTENZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO - ALTERAZIONE DELLA SOMMA DI NON GROSSOLANA MACROSCOPICITÀ - RICONOSCIBILITÀ - RESPONSABILITÀ DELLA BANCA - SUSSISTENZA.*
La diligenza che la banca deve spiegare nell'esame della genuinità e fedeltà dell'assegno presentato per il pagamento deve essere riferita non a quella di un qualsiasi osservatore di medio interesse e di media diligenza, bensì a quella di un esaminatore attento e previdente, per il maggior grado di attenzione e di prudenza che la professionalità del servizio consente di attendersi; pertanto la banca che abbia pagato un assegno presentato per l'incasso risultante alterato nella somma originariamente indicata, non è esonerata da responsabilità per il solo fatto che il giudice penale abbia affermato la sussistenza del reato di falso escludendo il carattere grossolano della falsificazione, atteso che in una verifica non superficiale di un accorto funzionario di banca un'alterazione anche di non grossolana macroscopicità può essere riconosciuta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)