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Sez. L, Sentenza n. 6148 del 02/06/1993 (Rv. 482634 - 01)

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto | Configurabilità - Estremi - Errore costituente il frutto di un apprezzamento delle risultanze processuali - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482634-01

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto

Il giudizio di revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa è ammesso non già quando sia viziata la valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, ma quando sia frutto di una falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti e non soltanto era incontroverso, ma neanche era controvertibile, e non poteva quindi dar luogo ad apprezzamenti di alcun genere. Tale errore deve pertanto avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indagini ermeneutiche, e non è ravvisabile nella diversa ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)