Sez. 5, Sentenza n. 5715 del 12/03/2007 (Rv. 596603 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI | Omesso esame di un motivo di appello espressamente considerato come non proposto - Deducibilità con il ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento - Errore di fatto - Revocazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la censura con cui il ricorrente faccia valere l'omesso esame di un motivo di appello, che il giudice di secondo grado abbia espressamente (ed erroneamente) ritenuto "non proposto": l'erroneità del risultato della ricognizione effettuata dal giudice di appello in ordine al "thema decidendum" (anche ai fini del dovuto riscontro del "devolutum" sulla base del "quantum appellatum"), ove emergente "ictu oculi" dall'esame dell'atto di appello, si traduce infatti in una svista materiale che, in quanto ricadente su uno degli atti processuali che formano oggetto di cognizione diretta da parte del giudice, legittima la proposizione dell'istanza di revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)