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Sez. U, Sentenza n. 9050 del 04/07/2001 (Rv. 548197 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Giudicato esterno - Eccezione - Rilievo ufficioso - In sede di legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548197-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

L'eccezione di giudicato esterno è rilevabile d'ufficio e il giudice è tenuto a pronunciarsi al riguardo qualora il giudicato stesso risulti dagli atti prodotti nel corso del giudizio di merito; pertanto, in mancanza di pronuncia del giudice di merito, la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio la questione ed accertare l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena (nella specie, in applicazione di tale principio, nell'ambito di un giudizio di impugnativa di licenziamento, le SU, investite di una questione di giurisdizione da una sezione semplice, l'hanno dichiarata inammissibile, rilevando d'ufficio - sulla base di elementi emergenti pacificamente dagli atti di entrambe le parti - l'esistenza di una statuizione implicita sulla giurisdizione, contenuta, unitamente alla decisione sul merito, in una sentenza resa sul medesimo rapporto di lavoro e passata in giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)